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Sez. L, Sentenza n. 10667 del 15/05/2014 (Rv. 630805 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Indennità di rischio radiologico - Interessi e rivalutazione monetaria - Divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630805-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'indennità di rischio radiologico ha natura retributiva-indennitaria, in quanto finalizzata a compensare una prestazione sanitaria resa in peculiari condizioni e ambienti lavorativi, senza che rilevino profili risarcitori derivanti dall'assorbimento delle radiazioni o dall'inadempimento di obblighi di prevenzione del datore di lavoro. Ne consegue che sulla somma corrisposta a detto titolo, qualora il relativo credito non sia maturato entro il 31 dicembre 1994, non sono cumulabili interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)