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Sez. L, Sentenza n. 21856 del 18/11/2004 (Rv. 583300 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro - Rivalutazione ed interessi - Divieto di cumulo "ex" art. 22, legge n. 724 del 1994 - Applicabilità ai crediti maturati prima - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583300-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In tema di accessori dei crediti di lavoro, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi previsto dall'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994, è limitato agli emolumenti per i quali il diritto alla percezione non sia maturato entro il 31 dicembre 1994, con la conseguenza che il cumulo compete per i crediti retributivi maturati prima di tale data, ancorchè pagati in epoca successiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)