Sez. 2, Sentenza n. 1361 del 14/05/1973 (Rv. 364004 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO AD UN OPERAIO EFFETTUATO SULLA BASE DELLA RIDUZIONE A MENO DI DUE TERZI - SOPRAVVENIENZA DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI QUANTO AL GRADO DI RIDUZIONE - APPLICABILITA AL GIUDIZIO IN CORSO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO AD UN OPERAIO EFFETTUATO SULLA BASE DELLA RIDUZIONE A MENO DI DUE TERZI - SOPRAVVENIENZA DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI QUANTO AL GRADO DI RIDUZIONE - APPLICABILITA AL GIUDIZIO IN CORSO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Qualora sia oggetto di ricorso per Cassazione una sentenza che in materia di pensione di invalidita abbia valutato gli effetti delle infermita riscontrate e della capacita di guadagno con riferimento alla percentuale di due terzi richiesta dall'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, la Corte di Cassazione, in ossequio allo jus superveniens costituito dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160 la quale, dichiarando la parziale illegittimita della norma, ha praticamente portato al cinquanta per cento anche per i prestatori di lavoro manuale - come gia per gli impiegati - il limite dell'invalidita pensionabile, deve cassare la sentenza e rinviare ad altro giudice di merito, per consentire il riesame della riduzione alla luce del nuovo limite, qualora questo non risulti gia escluso dagli Atti. (Conf 716/72, mass n 356840).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)