Sez. 2, Sentenza n. 716 del 11/03/1972 (Rv. 356840 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO DELL'OPERAIO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI QUALSIASI ASSICURATO A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - EFFICACIA NEI GIUDIZI IN CORSO - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE PER DIFETTO DELLA RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO DELL'OPERAIO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI QUALSIASI ASSICURATO A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - EFFICACIA NEI GIUDIZI IN CORSO - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE PER DIFETTO DELLA RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
In seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza 6 luglio 1971, n 160) dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939, n 636, nella parte in cui considerava invalido, ai fini del trattamento pensionistico, l'operaio assicurato la cui capacita di guadagno sia ridotta a meno di un terzo, anziche a meno della meta, come stabilito per gli impiegati, deve considerarsi invalido, indipendentemente dalla qualifica di operaio o di impiegato, l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale, a meno della meta. E, dovendo la norma dichiarata incostituzionale essere disapplicata, d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, della sentenza della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente, la sentenza con cui il giudice del merito abbia rigettato la domanda dell'assicurato per difetto del presupposto della riduzione della sua capacita di guadagno a meno di un terzo va cassata con rinvio. (V 181'72, mass n 355967; 187'72, mass n 355976; 219'72, mass n 356013; 221'72, mass n 356016).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)