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Sez. 2, Sentenza n. 4466 del 09/08/1982 (Rv. 422457 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI EX ART. 690 CODICE PROCEDURA CIVILE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA ALLA TRATTAZIONE NEL MERITO DELLA CAUSA - NATURA DI SENTENZA - CONSEGUENZE - STATUIZIONE SULLE SPESE DEL PROCESSO - AMMISSIBILITÀ ED IMPUGNABILITÀ DI DETTA STATUIZIONE CON L'APPELLO.*
Stato
decisa il 1982-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422457-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI EX ART. 690 CODICE PROCEDURA CIVILE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA ALLA TRATTAZIONE NEL MERITO DELLA CAUSA - NATURA DI SENTENZA - CONSEGUENZE - STATUIZIONE SULLE SPESE DEL PROCESSO - AMMISSIBILITÀ ED IMPUGNABILITÀ DI DETTA STATUIZIONE CON L'APPELLO.*

Il provvedimento con cui il pretore, adito con denuncia di nuova opera o di danno temuto, al termine della prima fase del procedimento, dispone riguardo alle misure cautelari stabilite con precedente decreto e dichiara la propria incompetenza per ragione di valore, ha per la prima parte, natura di ordinanza, mentre per la parte concernente la declinatoria della Competenza - anche se emessa d'ufficio - ha natura di sentenza con la duplice conseguenza, della pertinenza della statuizione sulle spese del processo e della impugnabilità dell'indicata statuizione, con l'appello, e non con il ricorso per Cassazione, che, se proposto, va dichiarato inammissibile. (V 1720/80, mass n 405330, sulla prima parte; (V 2787/72, mass n 360485, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)