Sez. 3, Sentenza n. 2787 del 25/09/1972 (Rv. 360485 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONI SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO URGENTE EX ART 702 COD PROC CIV - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO EX ART 690 COD PROC CIV - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONI SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA - FORMA DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO URGENTE EX ART 702 COD PROC CIV - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO EX ART 690 COD PROC CIV - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
Deve considerarsi 'sentenzĂ , come tale impugnabile con istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di Competenza, ogni provvedimento che, a prescindere dalla Forma di cui sia rivestito, abbia contenuto di decisione sulla Competenza. Tale non puo considerarsi il provvedimento urgente, dato dal pretore con decreto ai sensi dell'art 702 comma primo, cod proc civ, destinato ad essere superato dal necessario provvedimento di conferma, modifica o revoca, da pronunciarsi in udienza ai sensi dell'art 690 cod proc civ. quest'ultimo, ove abbia deciso questioni di Competenza, e impugnabile con istanza per regolamento anche quando sia stato emesso in Forma di ordinanza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)