Sez. L, Sentenza n. 1532 del 08/02/1993 (Rv. 480795 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Gravidanza | Puerperio - Licenziamento in tali periodi - Nullità ex sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991 - Retroattività - Limiti - Stato di puerperio - Esclusione in caso di bambino nato morto - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Gravidanza
La sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) "nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio indicato nel predetto articolo" - è applicabile retroattivamente (come ogni pronuncia d'incostituzionalità) a tutte le situazioni non definite per giudicato, prescrizione o decadenza, tenuto peraltro presente che lo stato di puerperio non è escluso in caso di bambino nato morto, non implicando necessariamente la contestualità con la maternità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)