Sez. L, Sentenza n. 1526 del 13/02/1998 (Rv. 512583 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Gravidanza - Puerperio - Divieto di licenziamento - Ambito temporale - Licenziamento intimato nel periodo di divieto con effetto da data successiva alla scadenza del periodo stesso - Nullità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
In tema di tutela della lavoratrice madre, l'art. 2 primo e secondo comma della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 nello stabilire che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dal successivo articolo 4 della stessa legge nonché fino al compimento di un anno di vita del bambino, e nel prevedere che il divieto suddetto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e di puerperio, pone nei periodi considerati un divieto di licenziamento (con conseguente nullità del recesso intimato contro il detto divieto) a prescindere dalla circostanza che esso sia destinato ad avere efficacia per una data successiva ai detti periodi, e ciò al fine di attuare un' energica tutela della lavoratrice madre, attesa l'idoneità del licenziamento in sè ad arrecare grave turbamento alla lavoratrice gestante o puerpera, sia in considerazione del particolare stato fisico e psichico in cui essa versa sia per l'inevitabile apprensione derivante dalla previsione di sicura perdita della retribuzione a fronte dell'incertezza della sua sostituzione con altra adeguata, apprensione suscettibile di aggravamento proprio in considerazione di quel particolare stato in cui si trova la lavoratrice. (Fattispecie relativa a licenziamento intimato durante il periodo di divieto, ma per una data successiva allo stesso).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)