Sez. U, Sentenza n. 1069 del 03/02/1988 (Rv. 457349 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA CITTADINO STRANIERO - DIFETTO DI DIMORA ABITUALE IN ITALIA - CONTESTAZIONE IN RADICE DEL POTERE IMPOSITIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA CITTADINO STRANIERO - DIFETTO DI DIMORA ABITUALE IN ITALIA - CONTESTAZIONE IN RADICE DEL POTERE IMPOSITIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In tema d'imposta di famiglia, nel vigore del testo unico sulla finanza locale di cui al R.d. 14 settembre 1931 n. 1175, la controversia promossa dal cittadino straniero, per sostenere di non avere la propria dimora abituale in Italia, e di non essere quindi compreso fra le persone per le quali è contemplato il tributo, si traduce in una contestazione "in radice" del potere impositivo, a tutela di posizioni di diritto soggettivo, e, pertanto, è promuovibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (ai sensi dell'art. 285 del citato decreto ed indipendentemente dal preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi) (V 1096/74, mass n 369066; (V 2305/67, mass n 329521).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 114, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)