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Sez. U, Sentenza n. 1096 del 20/04/1974 (Rv. 369066 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE D'IMPOSIZIONE - CONTESTAZIONE PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DELLA RESIDENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369066-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE D'IMPOSIZIONE - CONTESTAZIONE PER DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DELLA RESIDENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di Tributi locali, le controversie che possono essere devolute alla cognizione dell'autorita giudiziaria ordinaria sono quelle in cui si nega la sussistenza del potere d'imposizione del comune in astratto, verso la generalita dei cittadini (come, ad esempio, quando il detto potere non trovi riscontro nella legge, o quando non sussista o sia viziato l'atto amministrativo con cui il comune ha istituito il tributo); e tale natura non ha la controversia nella quale il contribuente assume che il comune non poteva accertare l'imposta nei suoi confronti per difetto del presupposto della residenza nel comune stesso. (Conf 2305'67, mass n 329521).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 111, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 115 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 116, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 278 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 289

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)