Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19833 del 19/09/2014 (Rv. 632430 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Momento determinativo - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Originaria incompetenza del giudice adito - Domanda o eccezione riconvenzionale configurabile la competenza della sezione specializzata agraria - Mutamento di fatto sopravvenuto - Idoneità.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
In applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., la proposizione, in via riconvenzionale, da parte del convenuto dinanzi alla sezione specializzata agraria, di una domanda di accertamento della esistenza di un rapporto di affittanza agraria, ovvero la prospettazione, in via di mera eccezione, della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità delle norme speciali in tema di rapporti agrari, è idonea a radicare la competenza di quel giudice anche se il tenore della domanda attorea inizialmente poteva legittimamente escluderla, senza che alcun rilievo assuma la circostanza che in corso di causa la domanda riconvenzionale venga dichiarata improponibile o rigettata, ovvero l'eccezione venga ritenuta infondata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)