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Sez. 1, Sentenza n. 1547 del 05/04/1978 (Rv. 390925 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - POTESTA TRIBUTARIA DEL COMUNE - FUNZIONE - POTERE DISPOSITIVO DI DETTO ENTE - INSUSSISTENZA - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO APPARTENENTE AL DEMANIO COMUNALE - CONCESSIONE CONTRATTO - OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO DI PAGARE LA PREDETTA TASSA - FONTE LEGISLATIVA - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1978-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390925-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - POTESTA TRIBUTARIA DEL COMUNE - FUNZIONE - POTERE DISPOSITIVO DI DETTO ENTE - INSUSSISTENZA - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO APPARTENENTE AL DEMANIO COMUNALE - CONCESSIONE CONTRATTO - OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO DI PAGARE LA PREDETTA TASSA - FONTE LEGISLATIVA - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Il potere del comune di imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art 10 n 3 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico sulla finanza locale), costituisce manifestazione di potesta tributaria riconosciutagli al fine del procacciamento dei mezzi necessari alla realizzazione delle sue finalita pubbliche istituzionali. Cio comporta che il comune medesimo non ha, in proposito, alcun potere dispositivo in senso tecnico, essendo tenuto ad applicare la tassa uniformemente nei confronti di tutti coloro che la legge individua come soggetti passivi della obbligazione tributaria, senza possibilita di rinunciarvi o di accordare a singoli soggetti privilegi od agevolazioni, ne a titolo gratuito, ne a titolo oneroso. Pertanto, anche nel caso di occupazione di suolo pubblico appartenente al Demanio comunale, in forza di cosiddetta concessione-contratto, l'Obbligo del concessionario di pagare al comune la tassa di occupazione trova fonte diretta nella legge, e sussiste, ove non ricorra in concreto alcuna ipotesi legale di esenzione, pur se vi sia mancata previsione od espressa esclusione convenzionale della tassa stessa, stante al riguardo la nullita del relativo patto, in applicazione analogica dei principi fissati per i Tributi erariali dall'art 49 del RD 23 maggio 1924 n 827 sulla contabilita generale dello stato.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 49, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 10, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)