Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6900 del 24/03/2014 (Rv. 630533 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Pagamento di un tributo non dovuto - Rimborsi - Regola generale in materia tributaria - Necessità dell'istanza di parte - Rispetto del termine di decadenza - Rimborso d'ufficio - Eccezionalità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per cui le norme che contemplano il rimborso ufficioso - che, ove applicabili, escludono la necessità dell'istanza - vanno considerate di stretta interpretazione attesa la loro natura eccezionale. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva di una richiesta di rimborso presentata dal contribuente per ottenere la restituzione degli importi differenziali pagati, a titolo di TARSU, in virtù di una delibera comunale annullata dal Consiglio di Stato che ne aveva determinato un incremento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)