Sez. 5 - , Ordinanza n. 21106 del 04/07/2022 (Rv. 665139 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - MODI DI PAGAMENTO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - IN GENERE | Imposta di bollo - Chiusura dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale - Dichiarazione consuntiva indicante eccedenza di imposta - Equiparazione ad istanza di rimborso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - MODI DI PAGAMENTO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - IN GENERE
In tema di imposta di bollo, la dichiarazione consuntiva per la chiusura dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale, avendo valore meramente ricognitivo dell'imposta dovuta e di quella versata, secondo la liquidazione provvisoria del contribuente, non è equiparabile ad un'istanza di rimborso dell'imposta versata in eccedenza, né è idonea ad impedire il decorso del termine di decadenza, poiché il credito alla restituzione diventa certo, liquido ed esigibile solo dopo la liquidazione definitiva dell'amministrazione finanziaria.
DPR 26/10/1972 num. 642 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 art. 37, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)