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Sez. L, Sentenza n. 867 del 12/02/1982 (Rv. 418706 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - MOMENTO RILEVANTE - DEPOSITO DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418706-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - MOMENTO RILEVANTE - DEPOSITO DEL RICORSO.*

Secondo la disciplina introdotta dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, nelle controversie in materia di lavoro, la tempestività dell'appello deve essere valutata in relazione non al momento della notifica ma a quello del deposito in cancelleria del relativo ricorso, il quale realizza la Costituzione dell'appellante e l'instaurazione del rapporto processuale ed impedisce la decadenza dell'impugnazione, ancorché la relativa procedura necessiti, per il successivo sviluppo, di ulteriori adempimenti dell'ufficio adito e dello stesso appellante. (Conf 4957/80, mass n 408831).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)