Sez. L, Sentenza n. 4957 del 20/08/1980 (Rv. 408831 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA - NECESSITA - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA - NECESSITA - EFFETTI.*
Secondo la disciplina introdotta dalla legge 11 agosto 1973 n 533, nelle controversie in materia di lavoro la tempestivita dell'appello deve essere valutata in relazione non al momento della notifica ma a quello del deposito in cancelleria del relativo ricorso, il quale realizza la Costituzione dell'appellante e l'instaurazione del rapporto processuale, ed impedisce la decadenza dall'impugnazione, ancorche la relativa procedura necessiti, per il successivo sviluppo, di ulteriori adempimenti dell'ufficio adito e dello stesso appellante. (V 5910/78, mass n 395732; (V 3399/77, mass n 392844; (V 710/77, mass n 384288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)