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Sez. L, Sentenza n. 16670 del 24/08/2004 (Rv. 576782 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di forma - Minimale retributivo a fini contributivi - Disciplina ex art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Regime ordinario di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576782-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Al contratto di lavoro a tempo parziale nullo per difetto della forma scritta imposta dall'art. 5, secondo comma, del D.L. n. 726 del 1984 (applicabile a fattispecie anteriore all'abrogazione disposta dall'art. 11 del D.Lgs. n. 61 del 2000) non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dallo stesso art. 5, quinto comma - introdotta per i contratti di lavoro "part time" al fine di favorire i livelli occupazionali e per effetto della quale si rapporta la contribuzione ai livelli retributivi correlati alla prestazione di lavoro a tempo parziale, inferiori ai minimi di categoria previsti per le prestazioni a tempo pieno - disciplina che presuppone il rispetto di tutti i requisiti previsti dai precedenti commi dello stesso articolo, compresa l'osservanza della forma scritta; deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione, prevedente anche i minimi giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la più recente disciplina di cui all'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, convertito in Legge n. 389 del 1989, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile, atteso che la contribuzione previdenziale deve essere calcolata in rapporto al minimale retributivo giornaliero stabilito dalla Legge, e non già alla retribuzione effettivamente corrisposta in relazione alla quantità della prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)