Sez. L, Sentenza n. 11011 del 05/05/2008 (Rv. 603027 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di forma scritta prevista "ad substantiam" - Esecuzione di fatto - Conseguenze - Applicazione del trattamento contributivo di cui all'art. 5, comma undicesimo, del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984 - Esclusione - Regime contributivo ordinario - Appicabilità - Minimali giornalieri di retribuzione imponibile - Operatività ..
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, il difetto di forma scritta prevista "ad substantiam" per la conclusione del contratto preclude ad esso, per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale. Ne consegue che va esclusa l'applicazione del particolare trattamento previdenziale previsto, con disposizioni di favore per il rapporto a tempo parziale, all'art. 5, comma undicesimo, del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984, e deve invece applicarsi il regime contributivo ordinario, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile.
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)