Sez. 3 - , Sentenza n. 23335 del 19/09/2019 (Rv. 655097 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Nullità della procura alle liti per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge sulla base della quale era stata conferita - Invalidità della pregressa attività processuale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
L'attività processuale posta in essere sulla base di procura alle liti non formalmente revocata, ma conferita in base a legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, la l.r. Campania n. 1 del 2009, che aveva autorizzato gli enti collegati alla regione ad avvalersi dell'avvocatura della Giunta regionale) non diviene invalida "ab origine" poiché la decisione della Corte costituzionale non incide sullo "ius postulandi", stante la sua autonomia dal negozio di patrocinio.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 19/01/2009 num. 1 art. 29 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Campania 19/01/2009 num. 1 art. 29 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)