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Sez. 1, Sentenza n. 11145 del 04/07/2012 (Rv. 623085 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Prescrizioni presuntive - Ambito di operatività - Crediti da scrittura - Esclusione - Fondamento - Credito di avvocato - Prescrizione ex art. 2956, n. 2, cod. civ. - Rilascio di procura "ad litem" - Carattere ostativo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623085-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, cod. civ., non può essere individuato nella procura "ad litem", la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)