Sez. 2 - , Sentenza n. 29332 del 10/04/2019 Cc. (dep. 04/07/2019) Rv. 276781 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato ex art. 4 legge n. 401 del 1989 - Rapporto di specialità con il reato ex art. 416 cod. pen. - Esclusione - Concorso tra i due reati – Ammissibilità.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
È configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa giacché quest'ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)