Sez. 1, Sentenza n. 33330 del 11/02/2021 Cc. (dep. 09/09/2021) Rv. 281788 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Intercettazioni - Utilizzabilità - Obbligo di acquisizione dei decreti autorizzativi da parte del giudice della prevenzione - Esclusione - Onere di allegazione a carico della parte che ne eccepisca l'inutilizzabilità - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione sono utilizzabili, con i limiti di compatibilità di cui all'art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nel giudizio penale di cognizione, senza che vi sia alcun dovere del giudice della prevenzione di acquisirne i relativi decreti autorizzativi essendo, invece, la loro allegazione un onere della parte che intenda provarne l'inutilizzabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)