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Sez. U, Sentenza n. 18 del 10/12/1997 Cc. (dep. 30/03/1998) Rv. 210042 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Incompatibilità di fatti posti a fondamento del provvedimento di prevenzione con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile - Giudice competente ad accertarla - È quello della prevenzione - Suoi poteri-doveri.
Stato
decisa il 1997-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210042-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Dall'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale discende che giudice della inconciliabilità dei fatti posti a fondamento del provvedimento di applicazione della misura con quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile è il giudice della misura, che, richiesto di revocare il provvedimento con effetto "ex tunc" sul presupposto di quella inconciliabilità, ha l'ulteriore potere-dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca qualora, certa quella inconciliabilità, emerga che anche altri erano stati i presupposti di fatto del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 lett. A CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)