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Sez. 5 - , Sentenza n. 31774 del 05/12/2019 (Rv. 656013 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Contributi all'esodo - Trattamento fiscale agevolato - Presupposti - Superamento di una determinata età anagrafica - Sufficienza - Necessità di piani o incentivi generalizzati - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656013-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto e che, nonostante l'abrogazione, è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l'età pensionabile, in considerazione dell'obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 lett. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4 lett. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)