Sez. 6 - 5, Sentenza n. 19626 del 17/09/2014 (Rv. 632461 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Contributi all'esodo - Trattamento fiscale agevolato - Presupposti - Superamento di una determinata età anagrafica - Inserimento di limiti non previsti dalla legge negli accordi aziendali - Ininfluenza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto e che, nonostante l'abrogazione, è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l'età pensionabile, in considerazione dell'obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro. Né il suo ambito operativo può essere ridotto con l'inserimento negli accordi aziendali di limiti non contemplati dalla legge (come, nella specie, un termine temporale per la manifestazione dell'adesione dei lavoratori alla possibilità di esodo), in quanto, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 n. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4 n. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)