Sez. 1, Sentenza n. 12343 del 18/11/1992 (Rv. 479600 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere | Nuovi mezzi di prova - Acquisizione - Istanza - Proposizione con gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio - Tardività - Eccezione relativa innanzi al giudice della impugnazione - Ammissibilità - Deduzione innanzi alla Corte di Cassazione - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere
La tardività di una istanza di parte tendente all'acquisizione di nuovi mezzi di prova, non proposta all'istruttore sino all'udienza di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 189 (e nel giudizio di appello art. 352) cod. proc. civ., ma, in violazione del principio del contradditorio, soltanto con gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio, può essere eccepita dalla controparte innanzi al giudice dell'impugnazione e, implicando violazione di norma procedurale, anche innanzi alla Corte di Cassazione, sia come motivo di ricorso della parte soccombente, sia, come deduzione difensiva, con il controricorso della parte intimata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)