Sez. 1, Sentenza n. 3056 del 02/04/1996 (Rv. 496762 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Consegna della copia a persona addetta allo studio legale - Contestazione della relazione tra consegnatario e notificando - Deduzione della relativa prova - Nella comparsa conclusionale - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
Nel caso in cui nella relazione di notifica della copia della sentenza di primo grado si dia atto della consegna ad una persona addetta allo studio legale domiciliatario, è onere di chi contesti la relazione tra il consegnatario ed il notificando addurre e dimostrare tale circostanza con qualsiasi mezzo, indipendentemente dalla proposizione della querela di falso avverso le attestazioni della relazione dell'ufficiale giudiziario. Tale prova non è, però, deducibile per la prima volta con la comparsa conclusionale, in quanto la rimessione della causa al collegio determina, anche nel procedimento di appello, il passaggio da una ad un'altra fase del processo, con le preclusioni ad essa inerenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)