Sez. U, Sentenza n. 3337 del 06/07/1978 (Rv. 392773 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - NOMINA - IN GENERE - ATTO FORMALE - REQUISITI - VIZI DI LEGITTIMITA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - NOMINA - IN GENERE - ATTO FORMALE - REQUISITI - VIZI DI LEGITTIMITA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Al fine della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, il requisito dell'atto formale di nomina sussiste in presenza di un provvedimento di assunzione che abbia gli elementi all'uopo essenziali e provenga dall'organo fornito del relativo potere (nella specie, delibera della giunta esecutiva della cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti), mentre gli eventuali vizi di legittimita afferenti il provvedimento medesimo (nella specie, violazione delle prescrizioni del regolamento della cassa sull'assunzione del personale), fino a quando non ne comportino l'annullamento, non spiegano Rilevanza al fine indicato. (V 2750/77, mass n 386399).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)