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Sez. 2, Sentenza n. 6356 del 07/06/1993 (Rv. 482694 - 01)

Vendita - Oggetto della vendita | Vendita di immobile - Riferimento esplicito al tipo di frazionamento - Rilevanza - Mancata coincidenza fra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica - Interpretazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 1993-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482694-01

Vendita - Oggetto della vendita

Il tipo di frazionamento costituisce mezzo fondamentale per l'interpretazione del contratto avente ad oggetto un immobile allorquando le parti vi abbiano fatto esplicito riferimento, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nel tipo di frazionamento, il compito di risolvere la "quaestio voluntatis" della maggiore o minore corrispondenza del richiamato documento catastale all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)