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Sez. L, Sentenza n. 4921 del 14/03/2016 (Rv. 639117 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Rapporto di lavoro degli esperti linguistici - Natura privatistica - Rinvio operato dalla contrattazione collettiva integrativa alla disciplina pubblicistica - Effetti - Derogabilità delle norme imperative sulla giusta causa del licenziamento o sulla proporzionalità della sanzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639117-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Il rapporto di lavoro degli esperti linguistici con le Università è di natura privatistica e il richiamo contenuto nel relativo contratto collettivo integrativo alla disciplina del pubblico impiego determina che quest'ultima, in quanto applicata solo in virtù di una previsione contrattuale, divenga fonte parificata a quella collettiva, sicché, in caso di licenziamento, non è possibile, attraverso tale rinvio a previsioni dettate per differenti fattispecie, derogare a norme imperative già di per sé applicabili al rapporto, quali gli artt. 1 della l. n. 604 del 1966 e 2119 c.c. sulla nozione legale di giusta causa, ovvero l'art. 2106 c.c. sul principio di proporzionalità tra sanzione disciplinare e addebito contestato al lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)