Sez. L, Sentenza n. 4921 del 14/03/2016 (Rv. 639117 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Rapporto di lavoro degli esperti linguistici - Natura privatistica - Rinvio operato dalla contrattazione collettiva integrativa alla disciplina pubblicistica - Effetti - Derogabilità delle norme imperative sulla giusta causa del licenziamento o sulla proporzionalità della sanzione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Il rapporto di lavoro degli esperti linguistici con le Università è di natura privatistica e il richiamo contenuto nel relativo contratto collettivo integrativo alla disciplina del pubblico impiego determina che quest'ultima, in quanto applicata solo in virtù di una previsione contrattuale, divenga fonte parificata a quella collettiva, sicché, in caso di licenziamento, non è possibile, attraverso tale rinvio a previsioni dettate per differenti fattispecie, derogare a norme imperative già di per sé applicabili al rapporto, quali gli artt. 1 della l. n. 604 del 1966 e 2119 c.c. sulla nozione legale di giusta causa, ovvero l'art. 2106 c.c. sul principio di proporzionalità tra sanzione disciplinare e addebito contestato al lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)