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Sez. L, Sentenza n. 23052 del 11/07/2026 (Rv. 679576-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Collaboratori esperti linguistici di lingua straniera - Natura privatistica del rapporto di lavoro - Mobilità fra Università - Disciplina applicabile - Art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001 - Esclusione - Disciplina dettata dalla contrattazione collettiva - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679576-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

Alla procedura di mobilità di collaboratori esperti linguistici di lingua straniera, il cui rapporto di lavoro ha natura privatistica, non si applica l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma esclusivamente la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, cui rinvia la norma speciale dettata dall'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1995, e conoscibile, in ragione della valenza ad essa attribuita per effetto del rinvio operato dal legislatore, d'ufficio dal giudice in virtù del principio iura novit curia, indipendentemente dall'iniziativa di parte.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)