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Sez. 1, Sentenza n. 4372 del 28/06/1988 (Rv. 459357 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 16, COMMI QUINTO SESTO E SETTIMO, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - AMBITO.*
Stato
decisa il 1988-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459357-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 16, COMMI QUINTO SESTO E SETTIMO, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - AMBITO.*

Con riguardo all'indennità per l'espropriazione di terreni edificabili, la declaratoria di illegittimità dei criteri di cui all'art. 16, commi quinto, sesto e settimo, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980, si riferisce tanto ai suoli inclusi nella delimitazione dei centri abitati (effettuata a norma dell'art. 18 della citata legge), quanto ai suoli esterni a detta perimetrazione, con la conseguenza che anche questi ultimi, ove abbiano destinazione edificatoria, si sottraggono all'applicazione di dette norme. (Conf 457/88, mass n 415288).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)