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Sez. L, Sentenza n. 10761 del 03/11/1997 (Rv. 509428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA | Statuto dei lavoratori - Disposizioni sul controllo dei lavoratori - Finalità - Controlli sulla correttezza del personale di cassa - Esecuzione da parte di dipendenti di agenzia investigativa operanti come clienti - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA

Lo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), e specificamente i suoi artt. 2, 3 e 4, lungi dall'eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell'impresa degli aspetti più "polizieschi". In particolare non può contestarsi la legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata e a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione della vendita e l'appropriazione della somma incassata da parte dell'addetto alla cassa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)