Sez. L, Sentenza n. 8998 del 03/07/2001 (Rv. 547871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA | Disciplina ex artt. 2, 3 e 4 legge n. 300 del 1970 - Portata - Potere di controllo dell'imprenditore in via diretta o mediante la propria organizzazione gerarchica - Persistenza - Conseguenze - Accertamenti operati dal datore di lavoro attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patrimonio aziendale al di fuori dell'orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi commessi da terzi - Liceità - Condotta dei dipendenti posta in essere al di fuori dell'orario di lavoro - Equiparabilità alla condotta dei terzi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA
Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, gli accertamenti operati dall'imprenditore attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patrimonio aziendale, al di fuori dell'orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi e quindi anche dai propri dipendenti i quali a questi non possono non essere in tutto equiparati allorquando agiscano al di fuori dell'orario di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)