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Sez. 2, Sentenza n. 741 del 16/02/1978 (Rv. 390078 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - MANCANZA DI UTILITA - ESTINZIONE DELLA SERVITU - CONDIZIONI - DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390078-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - MANCANZA DI UTILITA - ESTINZIONE DELLA SERVITU - CONDIZIONI - DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art 1074 cod civ, l'impossibilita materiale di uso della servitu, dipenda da eventi naturali, ovvero da fatti imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante, cosi come la sopravvenuta Mancanza di utilitas della servitu medesima, non ne determinano l'Estinzione, se non e decorso il termine prescrizionale fissato dall'art 1073 cod civ, con la conseguenza che, fino alla scadenza di detto termine, non incidono sulla pienezza della tutela del relativo diritto, e sull'illegittimita del compimento, da parte del proprietario del fondo servente, di Atti o fatti contrari al suo Esercizio. (V 3995/74, mass n 372582; (V 997/68, mass n 332407).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)