Sez. 2, Sentenza n. 997 del 30/03/1968 (Rv. 332407 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESTINZIONE DELLA SERVITU - IMPOSSIBILITA DI USO E MANCANZA DI UTILITA - MANCATO DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1073 COD.CIV. - QUIESCENZA DELLA SERVITU - TUTELABILITA CONTRO ATTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE CONTRARI AL CONTENUTO DELLA SERVITU.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESTINZIONE DELLA SERVITU - IMPOSSIBILITA DI USO E MANCANZA DI UTILITA - MANCATO DECORSO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1073 COD.CIV. - QUIESCENZA DELLA SERVITU - TUTELABILITA CONTRO ATTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE CONTRARI AL CONTENUTO DELLA SERVITU.*
L'impossibilita di fatto di usare della servitu e il venir meno della sua utilita, di cui all'art. 1074 cod.civ., comportano non gia la Estinzione, ma solo la quiescenza del diritto, nel senso che questo si estingue solo dopo che l'impossibilita di uso e la Mancanza di utilita si sono protratte ininterrottamente per tutta la durata del termine indicato nell'art. 1073 dello stesso codice. In tal caso, non essendo l'effettivo Esercizio della servitu una condizione dell'esistenza del relativo diritto, il potere sulla cosa, in cui consiste la servitu, si presenta come attuale anche se il suo Esercizio e subordinato al ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che, fino a quando permane la possibilita del ripristino dello Esercizio della servitu, questa puo essere tutelata contro il compimento, da parte del proprietario del fondo servente, di Atti contrari al contenuto della servitu.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1074, Cod. Civ. art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)