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Sez. L - , Sentenza n. 6081 del 04/03/2021 (Rv. 660807 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Classificazione delle imprese a fini contributivi ex d.m. 12 dicembre 2000 - Variazioni - Irretroattività - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento INAIL di riclassificazione - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660807-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 14, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 16, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)