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Sez. L - , Sentenza n. 19785 del 09/08/2017 (Rv. 645594 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Classificazione delle imprese a fini contributivi ex d.m. 16 giugno 1988 - Irretroattività - Riclassificazione dell'impresa per provvedimento dell'Inail o per decisione del giudice - Decorrenza.
Stato
decisa il 2017-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645594-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 disp. prel. c.c., il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al d.m. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d'ufficio dall'Inail sia che l'esatta classificazione sia individuata dal giudice.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)