Sez. L - , Sentenza n. 19785 del 09/08/2017 (Rv. 645594 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Classificazione delle imprese a fini contributivi ex d.m. 16 giugno 1988 - Irretroattività - Riclassificazione dell'impresa per provvedimento dell'Inail o per decisione del giudice - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 disp. prel. c.c., il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al d.m. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d'ufficio dall'Inail sia che l'esatta classificazione sia individuata dal giudice.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)