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Sez. L, Sentenza n. 2180 del 25/02/2000 (Rv. 534440 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Permanenza tra le parti di un contenzioso in relazione alla liquidazione delle spese - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534440-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La permanenza tra le parti di un contenzioso in relazione alla liquidazione delle spese, operata dal giudice di primo grado (e fatta oggetto di specifico motivo di gravame) e la mancanza di qualsiasi dichiarazione delle parti in causa di non voler proseguire il giudizio (con il perdurare di una situazione di contrasto per quanto attiene alla fondatezza del merito della pretesa fatta valere dal ricorrente in epigrafe) osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)