diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4583 del 06/05/1998 (Rv. 515170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Formazione di un giudicato di merito - Esclusione - Giudizio sulla computabilità di un elemento della retribuzione nel trattamento di fine rapporto del lavoratore - Giudicato per dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa in un precedente giudizio relativo ad altro elemento della retribuzione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere non è idonea a formare un giudicato di merito in ordine alla pretesa sostanziale azionata e quindi non opera il principio secondo cui il giudicato (sostanziale) copre non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio, ma anche tutte quelle altre, proponibili sia in via di azione che di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. Pertanto, ove il giudizio proposto dal lavoratore per ottenere il computo di un determinato emolumento nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto si sia concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere il datore di lavoro aderito, nelle more del giudizio, alla prospettazione attorea, non si determina alcun giudicato sostanziale preclusivo per lo stesso lavoratore della proposizione di un secondo giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della computabilità di un diverso ed ulteriore emolumento nella base di calcolo del medesimo trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)