Sez. 1, Sentenza n. 3158 del 17/02/1998 Ud. (dep. 12/03/1998) Rv. 210192 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE | Divieto di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne "e" siano sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza - Contenuto del precetto - Uso della congiunzione "e" - Significato - Ricorrenza di entrambe le condizioni soggettive specificate - Necessità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - PRESCRIZIONI DEL DECRETO E CONTRAVVENZIONI ALLE STESSE
Ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne e siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - l'uso della congiunzione "e" non può intendersi nel senso che per la violazione della prescrizione ivi contemplata debbano coesistere, nel soggetto considerato, le qualità di "condannato" e di "sottoposto a misura di prevenzione" (o di sicurezza), avendo chiaramente il legislatore inteso tipizzare le categorie di persone la cui frequentazione deve essere comunque interdetta al prevenuto, essendo indifferente la ricorrenza in concreto di una soltanto o di entrambe le condizioni soggettive specificate.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)