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Sez. 1, Sentenza n. 14606 del 24/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216106 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di associarsi abitualmente a persone condannate - Frequentazione senza vincoli - Differenza con l'associazione per delinquere.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216106-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di misure di prevenzione, la locuzione "associarsi abitualmente", di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, ha una valenza semantica ed una portata del tutto diversa dal concetto di associazione per delinquere di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen., essendo riferibile ad una frequentazione reiterata e conforme a schemi abitudinari di comportamento, da cui esula totalmente la necessità di un vincolo stabile cementato da un comune fine criminoso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che i ripetuti episodi di frequentazione di pregiudicati constatati dagli organi di polizia in un ristretto periodo di tempo fossero sintomaticamente dimostrativi della violazione, da parte dell'imputato, della prescrizione di non associarsi abitualmente, ovvero di non accompagnarsi con frequenza e per abitudine, a persone gravate da condanne penali).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)