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Sez. 3, Sentenza n. 5321 del 19/09/1980 (Rv. 409183 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1980-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409183-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - PROVA LIBERATORIA - OGGETTO.*

La presunzione di colpa prevista dal primo comma dell'art 2054 cod civ, in quanto diretta a rafforzare la protezione dei terzi estranei all'uso del veicolo contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale, puo considerarsi superata solo nell'ipotesi in cui il conducente abbia provato di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonei ad evitare il verificarsi dello evento dannoso, sicche risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida. Pertanto, per vincere detta presunzione, il conducente del veicolo, pur non essendo tenuto a fornire la prova di una diligenza eccezionale, deve in ogni caso dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale nonche tutte le precauzioni che una persona di normale avvedutezza avrebbe adottato nelle particolari circostanze della fattispecie concreta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)