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Sez. 3, Sentenza n. 1778 del 09/03/1983 (Rv. 426629 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - OBBLIGO DEL CONDUCENTE DI ADOTTARE MISURE DI PRECAUZIONE - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426629-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - OBBLIGO DEL CONDUCENTE DI ADOTTARE MISURE DI PRECAUZIONE - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai fini della responsabilità per danni prodotti dalla circolazione di veicoli, l'Obbligo imposto ai conducenti dalle norme sulla circolazione stradale di attuare misure di precauzione deve ritenersi correlato alla prevedibilità di una persona di normale avvedutezza, alla stregua di una valutazione che, per quanto debba tener conto del massimo grado di diligenza, non si estende alla considerazione di condotte del tutto irrazionali, al di fuori di ogni prevedibilità logica. (V 5321/80, mass n 409183).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)