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Sez. 3 - , Ordinanza n. 17195 del 15/06/2023 (Rv. 668171 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alla l. n. 203 del 1982 - Documento negoziale sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti sindacali - Efficacia probatoria - Prova testimoniale contraria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2023-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668171-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

In tema di contratti agrari, l'efficacia probatoria del documento negoziale, stipulato in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale, diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti.

Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 2722, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)