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Sez. 3, Ordinanza n. 19483 del 12/06/2026 (Rv. 678376-01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Assistenza delle organizzazioni sindacali - Dichiarazione contenuta nel contratto - Valore - Prova contraria - Modalità - Sindacato del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678376-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

In materia di contratti agrari, la dichiarazione contenuta nel contratto di affitto, con cui le parti, ai fini della validità degli accordi in deroga della durata legale, danno atto di essere state ritualmente assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, ha valore probatorio privilegiato, con la conseguenza che, per contestare la veridicità di tale attestazione, la parte non può dedurre prove orali dirette a dimostrare un'asserita mancanza di assistenza effettiva, ma ha l'onere di proporre una specifica azione di annullamento del contratto per vizi del consenso o, qualora ne ricorrano i presupposti, la querela di falso, restando altrimenti precluso il sindacato del giudice sulla sostanza dell'attività consultiva prestata dai rappresentanti sindacali firmatari.

Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 221, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)