Sez. L, Sentenza n. 11545 del 19/11/1997 (Rv. 510173 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Domanda di un ente previdenziale di restituzione di somme corrisposte per l'accertamento del diritto a sgravio contributivo - Natura di ordinario credito restitutorio ex art. 389 cod. proc. civ. e non già di credito previdenziale - Conseguenze - Ordinaria disciplina degli interessi ex art. 1224 - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
Nel giudizio di rinvio attiene ad un ordinario credito restitutorio ex art. 389 cod. proc. civ. (che autorizza a chiedere al giudice del rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla cassazione della sentenza di merito), ad un credito previdenziale, la domanda di un ente previdenziale di restituzione delle somme corrisposte ad un'azienda in esecuzione di una sentenza (poi cassata) che aveva accertato il diritto agli sgravi contributivi. Non si applica pertanto il regime degli interessi e della rivalutazione monetaria proprio dei crediti previdenziali, bensì la regola generale posta dall'art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)