Sez. L, Sentenza n. 8755 del 26/11/1987 (Rv. 456151 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDE RICOLLEGANTESI SOLO INDIRETTAMENTE ALLA DECISIONE DI LEGITTIMITÀ - RILEVANZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO A CARICO DELL'ASSUNTORE DEI RISCHI COLLEGATI ALLA ATTUAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDE RICOLLEGANTESI SOLO INDIRETTAMENTE ALLA DECISIONE DI LEGITTIMITÀ - RILEVANZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO A CARICO DELL'ASSUNTORE DEI RISCHI COLLEGATI ALLA ATTUAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INCLUSIONE.*
L'art. 389 cod. proc. civ., che autorizza a chiedere al giudice del rinvio i provvedimenti restitutori e riparatori conseguenti alla Cassazione della sentenza di merito, non si riferisce soltanto alle domande restitutorie in senso stretto, derivanti cioè direttamente dall'annullamento di questa, ma ad ogni altra Azione ricollegantesi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, non esclusa quella di risarcimento del danno, prescindendo dalla prova di una colpa di colui a carico del quale la restitutio venga posta per avere assunto su di sè i rischi collegati all'attuazione della tutela giurisdizionale. (V 5611/83, mass n 430553; (V 4704/83, mass n 429599; (V 1526/76, mass n 380273; (V 285/75, mass n 373498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)