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Sez. L, Sentenza n. 14715 del 14/11/2000 (Rv. 541648 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Pluralità di infortuni - Grado della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541648-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il grado della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa, cui a norma degli artt. 78 e 80 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 deve essere commisurata la rendita da liquidarsi all'assicurato in caso di pluralità di infortuni sul lavoro, non va calcolato sulla base della somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità di lavoro, attribuibili ai vari esiti delle singole lesioni, ma deve essere, invece, determinato sulla base di un giudizio di sintesi che accerti in concreto l'esatta misura del danno risentito dall'infortunato, in relazione a specifici elementi medico - legali, considerati anche nella loro reciproca influenza.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)