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Sez. L, Sentenza n. 2614 del 30/05/1989 (Rv. 462915 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - PERDITA TOTALE O PARZIALE, ANATOMICA O FUNZIONALE, DI PIÙ ARTI OD ORGANI O DI PIÙ PARTI DI ESSI - GRADO DELLA RIDUZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTITUDINE LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462915-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - PERDITA TOTALE O PARZIALE, ANATOMICA O FUNZIONALE, DI PIÙ ARTI OD ORGANI O DI PIÙ PARTI DI ESSI - GRADO DELLA RIDUZIONE COMPLESSIVA DELL'ATTITUDINE LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso in cui l'infortunio (o la malattia professionale) abbia determinato la perdita, totale o parziale, anatomica e funzionale, di più arti od organi o di più parti di essi, il grado della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa, cui deve essere commisurata la rendita unica da liquidarsi all'assicurato, non va determinato sulla base della somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità di lavoro, calcolate a norma dell'art. 78, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ma deve essere determinato, a norma del quarto comma dello stesso articolo, sulla base di un giudizio di sintesi, che accerti in concreto l'esatta misura del danno risentito dall'infortunato, in relazione a specifici elementi medico-legali considerati anche nella loro reciproca influenza. (nella specie, riguardante sanitario affetto da radiotermite cronica, che ne aveva ridotto la flessione delle articolazioni interfalangee del secondo, terzo e quarto dito di entrambe le mani, la suprema Corte ha cassato la impugnata sentenza, che aveva ritenuto applicabile il terzo comma del detto art. 78, omettendo inoltre di tener conto delle alterazioni - in particolare, friabilità delle unghie ed ulcerazioni - diverse da quelle articolari). (V 2950/87, mass n 452053; (V 6246/84, mass n 437872; (V 5360/83, mass n 430282; (V 407/75, mass n 373656; (V 2194/67, mass n 329360).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)